1. Per le ragioni di cui in premessa, al fine di consentire la necessaria pianificazione delle esigenze di prosecuzione e adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacitā operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell'ordinario, il soggetto responsabile della Regione Calabria, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, č autorizzato alla prosecuzione, in progressiva riduzione fino al termine ultimo per la conclusione del 31 dicembre 2022, delle attivitā di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il predetto soggetto responsabile provvede alle attivitā di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 893.560,00, articolati come specificato nella tabella in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse giā stanziate per l'emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.