Decreto PCM-DTD 08.08.22 - articolo 4: Revoca dell'assegnazione delle risorse e previsioni per il raggiungimento degli obiettivi

  Articolo 4 - Revoca dell'assegnazione delle risorse e previsioni per il raggiungimento degli obiettivi

(Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Trasformazione Digitale, 8 agosto 2022)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente decreto, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione dei dati di monitoraggio di cui al comma 4 dell'art. 3, si procede alla revoca del finanziamento per la specifica quota relativa al periodo di riferimento. Il Ministero della salute d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale provvedono alla conseguente rimodulazione della programmazione ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse.

3. L'assegnazione delle risorse per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari del presente decreto di riparto č altresė revocata qualora le regioni e le province autonome non predispongano un piano di adeguamento di cui al comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro tre mesi dalla data di pubblicazione o di aggiornamento delle linee guida, di cui al medesimo comma.

4. L'assegnazione delle risorse per l'incremento delle competenze digitali č altresė revocata qualora le regioni e le province autonome non predispongano un apposito piano operativo per l'incremento delle competenze digitali, entro tre mesi dalla registrazione del presente decreto.

5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ai sensi del comma 2 dell'art. 3, si applicano, ove congiuntamente richiesto dal Ministero della salute e dalla Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le previsioni del sesto e del settimo periodo del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


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