Decreto PCM-DTD 08.08.22 - articolo 3: Erogazione delle risorse

  Articolo 3 - Erogazione delle risorse

(Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Trasformazione Digitale, 8 agosto 2022)

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dalle amministrazioni attuatrici di cui all'art. 2.

2. L'erogazione annuale delle risorse è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione e formato dei documenti, definiti dall'allegato 2, nel rispetto del meccanismo di funzionamento e rendicontazione degli investimenti del PNRR, fatta salva l'erogazione dell'anticipo previsto per l'anno 2022. Ogni soggetto attuatore della misura deve assegnare un codice unico di progetto al fine di monitorare l'investimento. Le risorse sono vincolate al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati per ogni periodo di riferimento. Nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di una regione, oltre il margine di flessibilità concesso, l'erogazione delle risorse può essere subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto.

3. Le regioni e province autonome gestiscono le risorse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per raggiungere gli obiettivi dettagliati nell'allegato 2. Tali obiettivi sono da intendersi come relativi a tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati), coerentemente con quanto stabilito dal comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

3-bis. Le regioni e provincie autonome possono, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie presenti sul territorio di competenza, assegnare, secondo criteri individuati dalla regione e provincia autonoma stessa tenendo conto del livello già raggiunto da ciascun operatore con riferimento alle infrastrutture digitali necessarie ad adeguare i sistemi gestionali preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche, un contributo alle strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione e provincia autonoma il monitoraggio dell'utilizzo dell'eventuale contributo erogato all'erogatore privato, essendo la regione e provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo degli obiettivi previsti.

3-ter. Gli operatori privati autorizzati, laddove non abbiano già ricevuto contributi in qualità di operatori accreditati, al fine di rispettare l'obbligo riportato al comma 3 potranno accedere al contributo nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni ed integrazioni. Gli adempimenti relativi all'avviso pubblico per la selezione degli operatori privati autorizzati beneficiari degli aiuti, contenente le modalità, le scadenze di presentazione delle domande e le verifiche documentali per l'assegnazione dei contributi, sono curati dalle regioni e province autonome sulla base di uno schema predisposto dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sentito il Ministero della salute e il Ministero delle finanze, e pubblicato mediante successiva circolare della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

4. Per la verifica da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da eseguire con il supporto dell'AGENAS, del raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato 2, le regioni e le province autonome sono tenute a fornire i dati di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 3 e previsti altresì nelle linee guida di cui al comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo la periodicità ivi indicata, fino a che essi non saranno resi disponibili dagli strumenti di monitoraggio automatico a livello nazionale.


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