(vedi ordinanza n. 60 del Consiglio di stato del 28.02.26, e ordinanza n. 61 del Consiglio di stato del 28.02.26 - ndr)
(Decreto legislativo n. 138, 5 agosto 2022)
1. Il fondo istituito ai sensi del decreto legislativo di attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'articolo 15, comma 2, lettera h), per i dispositivi medici č alimentato con le medesime modalitā anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed č ripartito con le medesime modalitā di cui al citato decreto legislativo.
2. I servizi resi per le attivitā svolte dal Ministero della salute per la registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere sul fondo di cui al comma 1.