(Decreto-legge n. 115, 9 agosto 2022)
(convertito con modificazioni dalla legge 142/22, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, č aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui
all'ultimo periodo del
comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici
soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da
adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province
autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida
propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e
provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo
2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende
fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in
favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni
dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel
caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano
all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per
acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province
autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario
regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici
inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero
ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i
recuperi effettuati, ove necessari.».
(modificato dall'articolo
1 del decreto-legge 4/22, dall'articolo
4, comma 8-bis, del DL 198/22 come convertito dalla legge 14/23
-ndr)
2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.