(Decreto del Ministero della Salute, 2 novembre 2021)
1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2021-2023 pari a euro 33.991.002,00, sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente.
3. Le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere al Ministero della salute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluso il numero delle borse totale e per sesso dei beneficiari.
4. Le regioni e le province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP, per gli interventi sotto la voce: «PNRR Borse medicina generale 21-23».
5. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) del regolamento (UE) 2021/241, nonchè l'Unità di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e le province autonome consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.