(Decreto del Ministero della salute, 10 marzo 2022)
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonchè le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.
3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.