DMS 10.03.22 - articolo 1: Ambito di applicazione

  Articolo 1 - Ambito di applicazione

(Decreto del Ministero della salute, 10 marzo 2022)

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonchè le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.


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