Ordinanza PCM-DPC 884/22 - articolo 3: Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica

  Articolo 3 - Modalità di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica

(Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 31 marzo 2022)

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalità di cui all'art. 2 può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2021, l'assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:

a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;

b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

3. Nei casi di cui al comma 2, la farmacia individuata per l'erogazione del farmaco imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.

4. Dal presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate attuano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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