(Decreto-legge 4/22 come convertito dalla legge n. 25, 28 marzo 2022)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.