(Decreto-legge n. 24, 24 marzo 2022)
(convertito con modificazioni dalla legge 52/2022, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».