(Decreto-legge 172/21 come convertito dalla legge n. 3, 21 gennaio 2022)
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
(vedi
sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio - 5 ottobre 2023
- ndr)
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021,
della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti
obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto
delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel
piano di cui al primo periodo.
(vedi
sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile - 20 luglio 2023,
sentenza
della corte costituzionale 20 giugno - 27 luglio 2023
- ndr)
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per
la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate
dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della
salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2,
non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può
essere omessa o differita.
(vedi
sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile - 20 luglio 2023 -
ndr)
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, nonchè a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3,
qualora l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla
Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda
sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di
farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza
degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte
degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai
fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte
dell'Ordine professionale territorialmente competente,
all'esito
delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non
disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio
delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo
professionale.
(vedi
ordinanza del TAR Lombardia del 30.03.22 -
sentenza della Corte costituzionale del 1 dicembre 2022 - 9 febbraio 2023,
sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile - 20 luglio 2023 -
ndr)
5. La sospensione di cui al comma 4 è
efficace fino alla
comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale
territorialmente competente e, per il personale che abbia un
rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del
completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti
che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della
somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il
termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo
di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o
emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica
l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in
caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
4-ter, comma 6.
(vedi ordinanza del TAR Lombardia del
16.06.22,
sentenza
della corte costituzionale 20 giugno - 27 luglio 2023
- ndr)
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di
cui al comma 1 è
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
(vedi sentenza della Corte costituzionale del 1 dicembre 2022 - 9 febbraio 2023
- ndr)
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;
c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;
4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonchè la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata».
1-bis. Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.