(Decreto-legge n. 221, 24 dicembre 2021)
(convertito con modificazioni dalla legge 11/2022, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».