(Decreto-legge n. 221, 24 dicembre 2021)
(convertito senza modificazioni dalla legge 11/2022 - ndr)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonchè il servizio di assistenza tecnica».
3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.