Decreto-legge 221/21 - articolo 14: Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

  Articolo 14 - Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

(Decreto-legge n. 221, 24 dicembre 2021)

(convertito con modificazioni dalla legge 11/2022, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacitą per eventuali emergenze sanitarie future, č autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.


articolo 12 // articolo 15