DMS 30.10.21 - articolo 7: Trasmissione dei dati

  Articolo 7 - Trasmissione dei dati

(Decreto del Ministero della Salute, 30 ottobre 2021)

1. Il Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonchè le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 9.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute, tramite il Sistema tessera sanitaria, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.


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