(Decreto del Ministero della Salute, 30 ottobre 2021)
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarą trasmesso ai competenti organi di controllo e verrą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.