Decreto Ministero Giustizia 29.10.21 - tabella A

  Tabella A
(art. 3, comma 2)

(Decreto del Ministero della Giustizia, 29 ottobre 2021)

A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210.
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

1) medaglia ai Giochi paralimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici fino a punti 25;
3) record mondiale paralimpico punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei paralimpici fino a punti 15;
6) record europeo paralimpico punti 15;
7) vincitore di Coppa europea paralimpica punti 12;
8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del Mediterraneo paralimpici fino a punti 12;
9) Campione italiano paralimpico punti 12;
10) Record italiano paralimpico punti 15;
11) Vincitore di Coppa Italia paralimpica punti 10;
12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria fino a punti 5.

B) CATEGORIA II.
Titoli di studio e di abilitazione professionale:

1) diploma di laurea punti 2;
A) corso di specializzazione post lauream punti 0,5;
B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.