(Decreto-legge 127/21 come convertito dalla legge n. 165, 19 novembre 2021)
1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo
1
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori
delle professioni sanitarie di cui all'articolo
1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità,
al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo
settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le
incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo
53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
(modificato dall'articolo
4, comma 8-ter, del DL 198/22 come convertito dalla legge 14/23, dall'articolo
13 del decreto-legge 34/23
- ndr)
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonchè di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.