DMS 28.09.21 - articolo 2: Disposizioni transitorie e finali

  Articolo 2 - Disposizioni transitorie e finali

(Decreto del Ministero della Salute, 28 settembre 2021)

1. Nelle more della definizione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali che saranno previste dalla nuova organizzazione del Ministero della salute, all'Ufficio 4 di cui all'art. 1, lettera a) e all'Ufficio 6 di cui all'art. 1, lettera b) è attribuita la fascia economica A.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già disponibili di cui all'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 citata in premessa.

3. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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