(Decreto del Ministero della Salute, 12 agosto 2021)
1. In applicazione dei criteri indicati nell'art. 2, le risorse di cui all'art. 1 sono attribuite secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute un progetto operativo con il quale illustrano le modalità di realizzazione del registro tumori regionale, che dovrà alimentare il registro tumori nazionale, redatto secondo le indicazione dell'allegato 2 parte integrante del presente decreto, e presentano proposte per l'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del referto epidemiologico di cui all'art. 3 della legge n. 29 del 2019.
3. Il Comitato di coordinamento, di cui al comma 6, nei trenta
giorni successivi al termine fissato per la presentazione dei
progetti operativi, valuta la conformità degli stessi ai criteri di
cui al presente decreto. In relazione alla valutazione favorevole dei
progetti operativi pervenuti, alle regioni e alle province autonome
è erogato l'80% del finanziamento di cui al comma 1.
(modificato dall'articolo 1,
comma 1, lettera a., del DMS 19.07.23 - ndr)
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute una relazione finale riepilogativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno precedente, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 29 del 2019, con le risorse attribuite ai sensi del presente decreto.
5. La relazione finale sulle attività svolte, trasmessa dalle
regioni e dalle province autonome è valutata, entro il 31 maggio di
ogni anno, dal Comitato di coordinamento, di cui al comma 6. A
conclusione della valutazione favorevole, è erogata alle regioni e
alle province autonome la restante quota del 20% del finanziamento di
cui al comma 1.
(modificato dall'articolo 1,
comma 1, lettera b., del DMS 19.07.23 - ndr)
6. A Conclusione della valutazione favorevole, è erogata alle regioni e alle province autonome la restante quota del 20% del finanziamento di cui al comma 1.
7. Il Comitato di coordinamento, di cui ai precedenti commi, istituito con decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria e del direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, è composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ed opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.