(Decreto del Ministero della Salute, 12 agosto 2021)
1. Le risorse di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno 2020, sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto:
a) della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;
b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.