Decreto-legge 127/21 - articolo 5: Durata delle certificazioni verdi COVID-19

  Articolo 5 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19

(Decreto-legge n. 127, 21 settembre 2021)

(convertito con modificazioni dalla legge 165/2021, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonchè a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 172/21, dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 221/21, dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5/22, dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1/22 come convertito dalla legge 18/22, dall'articolo 7 bis del decreto legge 24/22 come convertito dalla legge 52/22 - ndr)


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