(Decreto-legge n. 127, 21 settembre 2021)
(convertito con modificazioni dalla legge 165/2021, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati
identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno
dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonchè a seguito
del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione
verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».
(modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c)
del decreto-legge 172/21,
dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 221/21, dall'articolo
1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5/22, dall'articolo
2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1/22 come convertito dalla
legge 18/22, dall'articolo 7
bis del decreto legge 24/22 come convertito dalla legge 52/22 - ndr)