(Decreto-legge 105/21 come convertito dalla legge n. 126, 16 settembre 2021)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle
zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
(modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 172/21 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 172/21 - ndr)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
soggetti
esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalità digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
(modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 172/21 - ndr)
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui
al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in
spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il
pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1,
lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che
abbiano rispettato gli obblighi informativi.
(modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del
decreto-legge 172/21 - ndr)
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.»
2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente decreto, nonchè all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato».