(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti
definizioni:
(modificato dall'articolo
3 bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 221/21 come convertito dalla legge
11/22 - ndr)
a) certificazioni verdi COVID-19: le
certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2;
(modificato dall'articolo 4, comma
1), lettera e), punto 01, del decreto legge 105/21 come convertito dalla
legge 126/21 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 3 bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 221/21 come convertito dalla legge 11/22 - ndr)
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-
SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
(modificato dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 127/21, dall'articolo
5 bis del DL 11/21 come convertito dalla legge 133/21 - ndr)
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,
al termine del
prescritto ciclo;
(modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
punto 1), del decreto-legge 172/21 - ndr)
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido
o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
(modificato dall'articolo 4, comma
1), lettera e), punto 02, del decreto legge 105/21 come convertito dalla
legge 126/21, dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), punto 2), del decreto-legge 172/21 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 127/21 - ndr)
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della
condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di
nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è
rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione
verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e
ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la
quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del
rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura
sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria,
anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a
rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della
stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo
al SARS-CoV-2.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e),
del decreto-legge 105/21, dall'articolo
5, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 127/21 dall'articolo
3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 172/21,
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 221/21, dall'articolo
1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 5/22, dall'articolo
2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1/22 come convertito dalla
legge 18/22 - ndr)
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della
condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di
sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2,
lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in
formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è
avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta, nonchè dal dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ed è
resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di
avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale,
l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al
SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato
come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
(vedi modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 127/21 - ndr)
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della
condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di
quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e
dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e
d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera
scelta.
(modificato dall'articolo 01 del DL 11/21 come
convertito dalla legge 133/21 - ndr)
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
(vedi modifica apportata dal DL 73/21, articolo 34, comma 9 bis, lettera b), come convertito dalla legge 106/21 - ndr)
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono
applicabili in
ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare
la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la
pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della
Piattaforma nazionale-DGC. I predetti atti delegati disciplinano
anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente
decreto.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera e),
del decreto-legge 105/21 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1/22 come convertito dalla legge 18/22 - ndr)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale-DGC, nonchè tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle
certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento
della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la
validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le
misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti
nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto
decreto, per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi
COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di
cui al comma 2, lettere a), b) e c).
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
e), del decreto-legge 105/21 - ndr)
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1,
2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.
(modificato dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 105/21 - ndr
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(vedi modifica apportata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 105/21 - ndr)