(Decreto-legge 52/21 come convertito dalla legge n. 87, 17 giugno 2021)
1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivitą dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attivitą dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'eroga-zione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivitą riabilitative e terapeutiche.
((2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivitą dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonchč degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.))