Ordinanza PCM-DPC 28.05.21 - articolo 2: Disposizioni finanziarie

  Articolo 2 - Disposizioni finanziarie

(Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 28 maggio 2021)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 949.674,00 a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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