Decreto-legge 73/21 - articolo 34: Altre disposizioni urgenti in materia di salute

  Articolo 34 - Altre disposizioni urgenti in materia di salute

(Decreto-legge n. 73, 25 maggio 2021)

(convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)

1. Per l'anno 2021, č autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilitą speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo susseguente al passaggio di consegne.

2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilitą speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessitą di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalitą di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Il commissario straordinario rendiconta semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, č autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.

5. Le attivitą di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanitą, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalitą per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo č aggiunto il seguente: "Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attivitą di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalitą, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale".

8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "retribuiti" sono soppresse e le parole "Conseguentemente non č erogato il trattamento previdenziale per le mensilitą per cui l'incarico č retribuito.'' sono sostituite dalle seguenti: « Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale gią in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.


articolo 33 // articolo 35