(Decreto-legge n. 73, 25 maggio 2021)
(convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, si consiglia la consultazione del testo coordinato - ndr)
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato č incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro č riportata nella tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonchč di garantire le attivitā previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivitā, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi č riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalitā di cui al comma 3 č autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato č incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro č riportata nella tabella D allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.