Ordinanza PCM-DPC 30.04.21 - articolo 1:

  Articolo 1 - Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della salute

(Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 30 aprile 2021)

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 luglio 2021, mediante il soggetto attuatore individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche ed integrazioni, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021, nel limite massimo di cento medici, uno psicologo, tre infermieri e cinque giornalisti con oneri quantificati in euro 2.068.079,67.

2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 luglio 2021 l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, prorogato al 30 aprile 2021 dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, con oneri quantificati in euro 1.770.000,00.

4. Dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 4.038.079,67 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 3.389.419,72 allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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