1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 407.758,40 euro a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della Regione Abruzzo - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.