(Decreto-legge 2/21 come convertito dalla legge n. 29, 12 marzo 2021)
1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19
le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo
5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire
incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al
personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i
requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il
trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è
retribuito.
(modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto-legge
73/21 - ndr)