1. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 3.780.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 450.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ovvero, nel caso non sia stata aperta apposita contabilità speciale, sul conto di tesoreria unica già intestato alle regioni e alle province autonome, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.
4. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020.