Al fine di garantire la continuitą operativa degli organi del Ministero della salute comunque denominati, direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza sanitaria in rassegna, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano ai provvedimenti di conferimento, di proroga e di rinnovo di incarichi di titolaritą di uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Ministro della salute, ferma restando la gratuitą dell'incarico.
La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.