Legge 10/20 - articolo 9: Disposizioni finanziarie

  Articolo 9 - Disposizioni finanziarie

(Legge n. 10, 10 febbraio 2020)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


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