(Legge n. 10, 10 febbraio 2020)
1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puņ avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.