(Ordinanza del Ministero della Salute, 23 febbraio 2020)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchč della frequenza delle attivitā scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e universitā per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attivitā formative svolte a distanza;
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonchč dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanitā di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali nč antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
g) usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
h) considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
i) considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19;
j) evitare tutti i contatti ravvicinati;
k) ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.
Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, centri diurni, comunitā alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.
5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonchč alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.
6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.
7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.
8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonchč del personale le cui attivitā siano necessarie a gestire le attivitā richieste dall'Unitā di crisi.