(Decreto del Ministero della Salute, 15 luglio 2019)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;
Visto l'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», il quale prevede che «... Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Assunte le conclusioni emerse nell'ambito del tavolo di lavoro costituito presso la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica di questo Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e del coordinamento regionale della commissione salute;
Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute allegata alla riferita legge di bilancio per il 2019, la quale stanzia gli importi da ripartire ai sensi delle predette finalità a valere di due distinti capitoli di bilancio, il capitolo 7115 in conto capitale (investimenti), per l'importo di euro 2 milioni, ed il capitolo 3503 in parte corrente (gestione), per l'importo di euro 500 mila;
Ritenuto dover adottare, ai fini del riparto del fondo anzidetto, criteri che tengano conto dell'esigenza di assicurare a tutte le regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una quota misurata, per entrambi gli stanziamenti, da una componente variabile e, per il solo stanziamento in conto capitale, da una componente fissa, la prima necessaria a graduare la ripartizione in relazione alla numerosità della popolazione residente all'interno dello stesso ente, e la seconda utile a svolgere una funzione compensativa, garantendo a tutte le regioni ed alle province autonome una somma congrua allo scopo perseguito dal legislatore;
Valutato che la componente variabile della somma possa essere desunta applicando, a valere sull'intero importo complessivo, il criterio su base capitaria, ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma come da ultimo censimento Istat, pesata secondo criteri applicati per la ripartizione della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto che la componente fissa della somma uguale per tutti gli enti - da ripartirsi a valere soltanto della somma presente sul capitolo di bilancio 7115 in conto capitale - possa essere fissata nella somma pari ad euro 25.000,00, in quanto ritenuta utile a garantire un minimo certo;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 luglio 2019 (rep. atti n. 113/CSR);
Decreta: