(Decreto del Ministero della Salute, 15 luglio 2019)
1. In applicazione dei criteri indicati nel precedente art. 2, il fondo di cui all'art. 1, è ripartito secondo le tabelle allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.