(Decreto del Ministero della Salute, 15 luglio 2019)
1. Per le finalità indicate nel precedente art. 1, sono adottati i seguenti criteri:
a) un criterio che tenga conto dell'esigenza di assicurare a tutte le regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una quota misurata da una componente variabile, desunta applicando il criterio su base capitaria ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente in ogni regione e provincia autonoma come da ultimo censimento Istat, pesata secondo criteri applicati per la ripartizione della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale;
b) un criterio che sia utile a svolgere una funzione compensativa, garantendo a tutte le regioni ed alle province autonome una quota dello stanziamento in conto capitale congrua allo scopo perseguito dal legislatore.