(Decreto-legge 35/19 come convertito dalla legge n. 60, 25 giugno 2019)
01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «alternative terapeutiche» sono aggiunte le seguenti: «; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità».
1. All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul
territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di
medicinali, a tutela della salute pubblica, sono istituite, a
supporto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le
figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo
e del direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento
di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto
dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
da adottare ai sensi dell'articolo
48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione
organica,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle
disposizioni di cui al presente comma.
(modificato dall'articolo 3, comma
1-quater, del decreto-legge 169/22 come convertito dalla legge 196/22 - ndr)
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019».