(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il quale prevede, in particolare:
al comma 15-ter, che, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilitā dei FSE, la cui realizzazione č curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria garantendo:
1) l'interoperabilitā dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito č assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema tessera sanitaria;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalitā da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7;
al comma 15-septies, che il Sistema tessera sanitaria, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12; Viste le ĢLinee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSEģ del 31 marzo 2014, attuative del comma 15-bis del citato art. 12;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del sistema (c.d. Sistema tessera sanitaria) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale prevede, in particolare, al comma 9, che al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8 del medesimo art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalitā esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito;
Visto il decreto 2 novembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, supplemento ordinario, concernente la de-materializzazione della ricetta medica cartacea attraverso i servizi telematici resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria;
Considerato l'art. 8, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178;
Considerato il comma 9 del citato art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Considerato che i dati delle prestazioni di assistenza protesica, termale ed integrativa risultanti nel Sistema tessera sanitaria potranno essere disponibili per le finalitā di cui al citato comma 15-septies solo al momento della messa a regime in tutte le regioni della relativa rilevazione;
Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito;
Visto il decreto del 26 febbraio 2010, e successive modificazioni, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalitā tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del 26 febbraio 2010 i dati delle certificazioni di malattia sono archiviati presso INPS;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 62-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
Vista la circolare n. 4 del 1° agosto 2017 dell'Agenzia per l'Italia digitale, concernente il documento progettuale dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilitā dei FSE, risultante dall'attivitā congiunta con il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni ai sensi del citato comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato di dover disciplinare con il presente decreto le modalitā tecniche di cui al punto 3) del comma 15-ter del citato art. 12, nonchč gli altri servizi telematici dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilitā dei FSE di cui al medesimo comma 15-ter e di cui al comma 15-septies del predetto art. 12, in coerenza con la soluzione progettuale di cui alla citata circolare n. 4 del 1° agosto 2017 dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 luglio 2017 ai sensi dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta: