(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)
1. Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli elementi di ricerca del documento da recuperare.
2. L'INI garantisce le funzionalitą di cui all'art. 4 per l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito.
3. In caso di avvenuta identificazione dell'assistito con assistenza presso RdA e di consenso alla consultazione risultante nell'anagrafe di cui all'art. 5:
a) in caso di RdE coincidente con RdA e di documento disponibile in RdA, il FSE recupera il documento dall'archivio in cui č contenuto;
b) in tutti gli altri casi, l'INI ottiene il documento dall'archivio del FSE della regione o provincia autonoma contenente il documento, dandone contestuale notifica, ovvero dagli archivi di cui all'art. 14 e comunica tale documento al FSE della regione richiedente.