(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)
1. Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, i metadati del documento da inserire ad esclusione di quelli di cui all'art. 14 del presente decreto.
2. L'INI garantisce le funzionalitą di cui all'art. 4 per l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito.
3. In caso di avvenuta identificazione dell'assistito con assistenza presso RdA e di consenso all'alimentazione risultante nell'anagrafe di cui all'art. 5:
a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE inserisce i predetti metadati nel proprio indice;
b) in caso di RdE diversa da RdA, l'INI inserisce i predetti metadati nell'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica, ovvero negli indici di cui all'art. 11.