DMEF 04.08.17 - articolo 5: Anagrafe dei consensi e revoche dell'assistito

  Articolo 5 - Anagrafe dei consensi e revoche dell'assistito

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)

1. Al momento della espressione del consenso o revoca da parte dell'assistito, il FSE alimenta telematicamente l'Anagrafe dei consensi e delle revoche, attraverso la specifica funzione resa disponibile dall'INI, con i dati relativi ai consensi e le relative revoche espressi da parte dell'assistito secondo le modalità descritte nell'allegato disciplinare tecnico allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'assistito esprime il consenso o la relativa revoca secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015 anche presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza.

3. Nel caso in cui l'assistito esprime il consenso o la relativa revoca presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza, l'INI:

a) mette a disposizione della regione o provincia autonoma che deve acquisire il consenso o la relativa revoca l'informativa specifica della regione di assistenza;

b) notifica tale informazione alla regione di assistenza competente.

4. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), le regioni e province autonome trasmettono all'INI la propria informativa regionale, attraverso la funzione resa disponibile dall'INI, secondo le modalità descritte nell'allegato disciplinare tecnico allegato B.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 1 del DMEF 11.04.24 - ndr)


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