(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)
1. Per le finalitą di cui all'art. 12, comma 15-ter, punto 3) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'FSE-INI rende disponibili, alle regioni e province autonome che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalitą di cui all'art. 20, i servizi descritti nella circolare Agid, in conformitą con quanto previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015.
2. L'accesso al Sistema TS da parte dei soggetti interessati avviene con le credenziali gią in possesso dei medesimi soggetti per il Sistema TS.
3. L'FSE-INI registra, in sistemi distinti, uno per ogni regione e provincia autonoma le informazioni dettagliate nella circolare Agid di cui al comma 1.
4. Le regioni e province autonome di cui al comma 1 sono titolari del trattamento dei dati di propria competenza.
5. Le regioni e province autonome di cui al comma 1 designano il Ministero dell'economia e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al presente articolo.