(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 agosto 2017)
1. Con riferimento ai dati e documenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, l'assistito può procedere all'oscuramento e relativa revoca dal momento in cui i medesimi dati sono inseriti nell'indice del proprio FSE, secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015.
2. A fronte dell'oscuramento di cui al comma 1, il FSE deve altresì oscurare i relativi dati e documenti correlati attraverso il NRE.