DMS 02.08.17 - articolo 4

  Articolo 4

(Decreto del Ministero della Salute, 2 agosto 2017)

1. All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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