DMS 02.08.17 - articolo 3

  Articolo 3

(Decreto del Ministero della Salute, 2 agosto 2017)

1. Il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il venir meno di uno o pił requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione agli interessati, la sospensione della societą scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul sito Internet del Ministero della salute.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale dispone, con provvedimento motivato,la cancellazione dall'elenco della societą scientifica e/o dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie ove venga definitivamente accertata l'assenza di uno o pił requisiti di cui all'art. 2, ovvero la revoca della sospensione dall'elenco qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi.


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