(Decreto del Ministero della Salute, 2 agosto 2017)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le societą scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre societą o associazioni della stessa professione, specialitą o disciplina;
b) rappresentativitą di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale č richiesto un requisito di rappresentativitą di almeno il 15% dei professionisti.
c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.
2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attivitą imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attivitą svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalitą istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivitą sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attivitą e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonchč delle modalitą con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attivitą specifico o prevalente, con previsione, per le societą scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilitą che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attivitą che la societą rappresenta;
f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivitą del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attivitą lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societą o l'associazione rappresenta;
g) assenza di finalitą di lucro;
h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attivitą scientifica attraverso il sito web della societą o associazione, aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualitą delle attivitą svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivitą scientifica e bibliometrici validati dalla comunitą scientifica internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivitą della societą o dell'associazione.