(Decreto del Ministero della Salute, 2 agosto 2017)
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per le finalità di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, aggiornato con cadenza biennale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale l'istanza di iscrizione all'elenco.
3. All'istanza di iscrizione devono essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonchè i documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione di cui al comma 3 in formato pdf, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione dell'istanza potrà essere scaricato sul portale http://www.salute.gov.it/portale/home.html
5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul proprio sito internet.